Lo Statuto di ATC 1 Cremona
Per quanto riguarda lo statuto si fa riferimento all’art. 30 della legge regionale 26/93 e succ. mod. a cui si rimanda per una lettura integrale.
Si riportano in sintesi le seguenti parti salienti relative all’ordinamento degli ATC.
Gli organi di ciascun ambito territoriale e comprensorio di caccia sono:
Il Presidente
Il Comitato di gestione
L’Assemblea dei cacciatori iscritti
Il Revisore legale
I comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia sono composti dai seguenti rappresentanti nominati dai competenti organi degli enti e degli organismi indicati:
Un rappresentante della Regione o della Provincia di Cremona per il relativo territorio;
- Un rappresentante del comune con maggior superficie agro-silvo-pastorale compresa nell’ambito stesso;
- Tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, di cui uno individuato dall’Ente nazionale per la cinofilia italiana su proposta delle associazioni cinofile;
- Tre rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o presenti in forma organizzata sul territorio dell’ambito e individuati dalle rispettive organizzazioni provinciali;
- Due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale o presenti in forma organizzata sul territorio dell’ambito.
I comitati di gestione durano in carica cinque anni. Per tutti i membri è ammessa la revoca da parte degli enti o degli organismi che hanno provveduto alla nomina. I membri sostituiti durano in carica per il restante periodo. Ogni comitato di gestione ha facoltà di spesa nei limiti delle disponibilità di bilancio.