Lo Statuto di ATC 1 Cremona

Per quanto riguarda lo statuto si fa riferimento all’art. 30 della legge regionale 26/93 e succ. mod. a cui si rimanda per una lettura integrale.

ATC 1 Cremona - Ambito Territoriale di Caccia - Statuto

Si riportano in sintesi le seguenti parti salienti relative all’ordinamento degli ATC.

Gli organi di ciascun ambito territoriale e comprensorio di caccia sono:

  • Il Presidente

  • Il Comitato di gestione

  • L’Assemblea dei cacciatori iscritti

  • Il Revisore legale

I comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia sono composti dai seguenti rappresentanti nominati dai competenti organi degli enti e degli organismi indicati:

  • Un rappresentante della Regione o della Provincia di Cremona per il relativo territorio;

  • Un rappresentante del comune con maggior superficie agro-silvo-pastorale compresa nell’ambito stesso;
  • Tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, di cui uno individuato dall’Ente nazionale per la cinofilia italiana su proposta delle associazioni cinofile;
  • Tre rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o presenti in forma organizzata sul territorio dell’ambito e individuati dalle rispettive organizzazioni provinciali;
  • Due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale o presenti in forma organizzata sul territorio dell’ambito.

I comitati di gestione durano in carica cinque anni. Per tutti i membri è ammessa la revoca da parte degli enti o degli organismi che hanno provveduto alla nomina. I membri sostituiti durano in carica per il restante periodo. Ogni comitato di gestione ha facoltà di spesa nei limiti delle disponibilità di bilancio.