COMPITI DEI COMITATI DI GESTIONE

(art. 31, l.r. n. 26/93)

Anche sulla base delle direttive stabilite dall’art.14 della L. 157/92 la Regione Lombardia all’art.31 della l.r. 26/93 definisce i compiti dei comitati di gestione:

1

I comitati di gestione, sulla base degli indirizzi dei piani faunistico-venatori territoriali di cui all’articolo 14, approvano un proprio programma nel quale devono essere previsti:

a) i piani poliennali di utilizzazione del territorio interessato per ciascuna stagione venatoria con i programmi di immissione e dei prelievi di selvaggina e di riqualificazione faunistica, le previsioni sulla realizzazione di interventi di set-aside faunistico e la pianificazione pluriennale degli interventi di gestione e miglioramento ambientale di cui al comma 2;

b) la realizzazione di strutture atte alla produzione, allevamento e adattamento in libertà di fauna selvatica;

c) le condizioni perché venga garantita una densità minima di base della fauna selvatica durante tutto l’anno solare.

2

I comitati di gestione promuovono e organizzano le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programmano gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvedono all’attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:

a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio;

b) le coltivazioni per l’alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli;

c) il ripristino di zone umide e di fossati;

d) la differenziazione delle colture;

e) la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla riproduzione della fauna selvatica;

f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;

g) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica;

h) la coltivazione dei terreni in modo da prevedere una zona di rispetto agricolo da siepi e fossati di almeno tre metri, libera da coltivazioni.

3

La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio erogano annualmente ai comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia le risorse di cui all’articolo 47, relative ai danni arrecati alle produzioni agricole dall’esercizio dell’attività venatoria; i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia provvedono all’erogazione delle somme secondo i criteri stabiliti dagli stessi enti.