Riferimenti normativi
I riferimenti normativi aggiornati e le varie disposizioni utili per l’esercizio della caccia sono disponibili presso il sito della Regione Lombardia, alla voce “Normativa fauna selvatica e caccia”
I principali riferimenti di legge e disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma (Mammiferi e Uccelli) e per l’esercizio dell’attività venatoria sono:
LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio
LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993, N. 26. Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria (e s.m.i.)

Piano Faunistico Venatorio
PIANO FAUNISTICO VENATORIO 2005-2010, Provincia di Cremona (Art. 10 della legge 11.2.1992, n. 157; Art. 14 della l.r. 16.8.1993, n. 26 e succ. mod.). Approvato con D.C.P. n. 32 del 7 settembre 2005 e D.G.P. n. 491 20 settembre 2005, Aggiornato alla D.G.P. n. 268 del 30 maggio 2006.
Modifica dei confini delle zone di ripopolamento e cattura ai sensi dell’art. 18 c. 2 della l.r. 26/93 con decreto n. 8274/2019.
Calendario Venatorio
Calendario venatorio regionale – L.r. 2/8/2004 n. 17
Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2020/2021 per il territorio di competenza dell’UTR Valpadana, incluso nei confini amministrativi delle province di Cremona e di Mantova

LIMITAZIONI DELLA CACCIA NEI SITI NATURA 2000 DELL’ATC1
L’attività venatoria nei siti Natura 2000 deve essere esercitata anche nel rispetto delle seguenti disposizioni:
- Nel mese di gennaio in tutte le ZPS la caccia in forma vagante e da appostamento fisso è consentita nei due giorni settimanali prefissati di mercoledì e domenica.
- È vietato lo svolgimento dell’attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all’art. 10, comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.
- È vietata l’effettuazione della preapertura dell’attività venatoria, con l’eccezione della caccia di selezione agli ungulati.
- È vietato l’uso di pallini di piombo all’interno delle zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune, nonché nel raggio di 150 m dalle loro rive più esterne.
- È vietata l’attività venatoria alle “specie in deroga”, ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE.
- È vietato l’abbattimento delle specie combattente (Philomacus pugnax) e moretta (Aythya fuligula).
- È vietato effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti di specie autoctone provenienti da allevamenti nazionali o da ZRC.
- Nelle ZPS classificate per tipologia quali “zone umide” (Lanca di Gerole, Lanca di Gussola) è inoltre vietato, in data antecedente al 1° ottobre, l’abbattimento di esemplari appartenenti alle specie codone, marzaiola, mestolone, alzavola, canapiglia, fischione, moriglione, folaga, gallinella d’acqua, porciglione, beccaccia, beccaccino, frullino e pavoncella.”
INFORMAZIONI PRATICHE PER IL CACCIATORE
Sono consultabili:
Informazioni pratiche per il cacciatore in Lombardia
Norme in materia di fauna selvatica e caccia
E’ anche possibile scaricare tutti i file in formato compresso (zip)